Art. 49.
(Valori limite di emissione).

      1. Per valori limite di emissione si intendono la massa di sostanze e preparati o la quantità di rumore o calore collegata a determinati parametri specifici e la concentrazione di sostanze che non deve essere superata in normali condizioni di esercizio di un impianto, in uno o più periodi di tempo.
      2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 50 e 51, i valori limite di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti dall'autorità competente sulla base della migliore tecnologia disponibile.